RELAZIONE TECNICA
(Articolo 11-ter, comma 4, della legge 5 agosto 1978, n. 468).

      La proposta di legge non comporta oneri a carico del bilancio dello Stato; si riportano comunque le analisi e le considerazioni svolte ai fini della verifica tecnico-finanziaria.
      La proposta di legge si propone di tutelare e salvaguardare la libertà di scelta terapeutica del singolo individuo e la libertà di cura dei medici e degli altri operatori individuati riconoscendo e regolamentando l'esercizio delle terapie e delle medicine non convenzionali (MNC). Si tratta di un settore di vasto interesse, come documentato nel volume pubblicato dall'ISTAT «La cura e il ricorso ai servizi sanitari» nell'ambito dell'indagine multiscopo sulle famiglie dal titolo «Condizioni di salute e ricorso ai servizi sanitari». È un'indagine campionaria realizzata nel periodo 1999-2000, con la quale sono state intervistate 52.300 famiglie, per un totale di circa 140.000 individui. In tale indagine risulta che ad aver utilizzato almeno un metodo di cura non convenzionale nei tre anni precedenti l'intervista siano state circa 9 milioni di persone (il 15,5 per cento della popolazione), prevalentemente donne (18 per cento rispetto al 12,9 per cento degli uomini). Le persone di età compresa fra i 25 e i 64 anni sono quelle che hanno fatto maggiormente ricorso alla MNC, in particolare per quanto riguarda la fascia 35-44 anni. La terapia alla quale si è fatto più ricorso è l'omeopatia (8,2 per cento), seguita dai trattamenti manuali (7 per cento), dalla fitoterapia (4,8 per cento) e dall'agopuntura (2,9 per cento). Il grafico che segue riporta le percentuali di utilizzo di MNC per tipologia e sesso.

Grafico 1: Utilizzo della medicina non convenzionale per tipo di terapia e sesso (per 100 persone dello stesso sesso). Anni 1999-2000. Fonte: ISTAT, La cura e il ricorso ai servizi sanitari.


 

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      Nella maggioranza dei casi, la decisione di ricorrere alla MNC è avvenuta sulla base dell'indicazione del medico (36,9 per cento) soprattutto nel caso di persone con più di 75 anni, su consiglio di altre persone (31,9 per cento) o di propria iniziativa (28,4 per cento). Nella maggioranza dei casi (58,7 per cento) risulta che il medico di famiglia viene messo al corrente dell'utilizzo di queste terapie.
      Per quanto riguarda i motivi per cui si ricorre alle terapie non convenzionali, l'agopuntura e i trattamenti manuali vengono utilizzati prevalentemente per curare sindromi dolorose, mentre chi utilizza l'omeopatia vi ricorre sia per alleviare le sindromi dolorose (29,4 per cento) sia per migliorare la qualità della vita (29,6 per cento); l'utilizzo principale della fitoterapia sembra essere orientato a migliorare la qualità della vita (44,3 per cento).

Tabella 1: persone che nei tre anni precedenti l'intervista hanno fatto uso di terapie non convenzionali (per 100 persone che hanno fatto uso di terapie non convenzionali con le stesse caratteristiche). Anni 1999-2000. Fonte: ISTAT, La cura e il ricorso ai servizi sanitari.

Patologie
acute
Sindromi
dolorose
Problemi
psicologici
Migliorare
la qualità
della vita
Patologie
croniche
Agopuntura
17,0
59,6
2,8
11,0
9,6
Omeopatia
23,6
29,4
5,1
29,6
12,3
Fitoterapia
14,9
26,9
4,5
44,3
9,4
Trattamenti manuali
13,9
64,0
0,9
13,7
7,6
Altre terapie non convenzionali
15,2
37,3
3,2
31,8
12,5

      Passando all'esame dell'articolato emerge quanto segue.

Articoli 1, 2 e 3.

      L'articolo 1 enuncia le finalità della proposta di legge e prevede il riconoscimento dell'esercizio delle terapie e delle medicine non convenzionali (MNC). L'articolo 2 individua le MNC riconosciute ai sensi della legge specificando gli indirizzi terapeutici specifici. L'articolo 3 regolamenta l'accreditamento presso il Ministero della salute delle associazioni e delle società scientifiche di riferimento per le discipline individuate nell'articolo 2. Si tratta di norme ordinamentali che non prevedono oneri a carico del bilancio dello Stato.

Articolo 4.

      Riserva l'esercizio delle MNC solo agli iscritti in un apposito registro da istituire presso gli Ordini dei medici chirurghi, degli odontoiatri e dei veterinari. Si prevede esplicitamente che l'istituzione di detto registro debba avvenire senza oneri a carico del bilancio dello Stato.

 

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Articoli 5 e 6.

      Prevedono l'istituzione della Commissione permanente per le MNC, la sua composizione ed i compiti. Si prevede esplicitamente che non si avranno nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio dello Stato.

Articolo 7.

      Si prevede la possibilità da parte delle università di istituire corsi di formazione relativi alle MNC. Tali corsi sono attivabili nei limiti delle risorse delle università stesse; non si prevedono quindi oneri aggiuntivi a carico del bilancio dello Stato.
      Per l'istituzione dei corsi di formazione e previsto il parere delle sottocommissioni di cui all'articolo 8. Anche in questo caso non sono previsti finanziamenti o concessioni di benefìci; di conseguenza non sono preventivabili nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio dello Stato.

Articoli 8 e 9.

      Prevedono l'istituzione di sottocommissioni monodisciplinari o di settore delle MNC, la loro composizione ed i compiti. Si prevede esplicitamente che l'istituzione di dette sottocommissioni presso il Ministero della salute avvenga senza nuovi o maggiori oneri per il bilancio dello Stato.

Articolo 10.

      Si tratta di una disposizione ordinamentale che non è destinata a porre nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio dello Stato.

Articoli 11.

      L'articolo prevede l'istituzione dei prontuari farmaceutici nazionali specifici per ciascuno degli indirizzi terapeutici. Si prevede inoltre che il regolamento che istituisce i prontuari stabilisca le modalità per il rimborso delle spese sanitarie sostenute dai soggetti con documentata intolleranza ai farmaci convenzionali o con intolleranza alle terapie tradizionali specifiche per la patologia di cui sono affetti.
      Si tratta di una disposizione che non è destinata a portare nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio dello Stato. La norma, infatti, prevede il rimborso delle spese per MNC solo nel caso di una specifica e documentata intolleranza. Si può quindi prevedere una «sostituzione» tra il costo per quanto altrimenti rimborsato a titolo di terapia convenzionale che non può essere effettuata e quanto rimborsato per le MNC.

 

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Articoli 12.

      Si prevede l'autorizzazione per i medici veterinari alla prescrizione ed alla somministrazione di prodotti di MNC ad uso animale. Si tratta di una disposizione ordinamentale che non è destinata a porre nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio dello Stato.

 

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